Lo Statuto del CPP

 

Art. 1      (Costituzione e natura)


1. A norma dei Documenti del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico (can.536), secondo lo spirito della sinodalità permanente (34° Sinodo diocesano n. 48, norma 11), è costituito nella Parrocchia di santo Stefano a Campi, dell'Arcidiocesi di Firenze il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di seguito CPP), segno e strumento della comunione e della corresponsabilità pastorale nella Chiesa.
2. Il CPP è un organo consultivo e propositivo che coopera, in spirito di corresponsabilità, con il Parroco nell'azione pastorale e missionaria della Parrocchia.

 

Art. 2      (Composizione)


1. Il CPP è espressione della comunione dell'intera comunità parrocchiale ed è composto dai fedeli, sia Sacerdoti e Diaconi, sia Religiosi e Religiose, sia sopratutto Laici ed è rappresentativo di tutte le realtà parrocchiali che cooperano con il Parroco nell'attività pastorale della parrocchia (cfr. can. 536, §2).
2. Compongono il CPP:
a) il Parroco, che lo presiede;
b) altri sacerdoti e diaconi permanenti eventualmente presenti in parrocchia;
c) eventuali fedeli della parrocchia che siano membri del CPV e del CPD;
d) religiosi e religiose, in rappresentanza delle comunità eventualmente presenti in parrocchia;
e) rappresentanti di associazioni, movimenti, gruppi di attività presenti in parrocchia;
f) almeno un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
g) n. 10 laici eletti nella comunità parrocchiale;
h) massimo 5 membri nominati dal Parroco.
Il numero dei membri di cui alle lettere da d) fino ad h), nonché le modalità di elezione dei membri di cui alle lettere e), f) e g) sono definiti nel Regolamento che accompagna il presente Statuto.
3. Tutti i membri del CPP siano in piena comunione con la Chiesa cattolica ed idonei ad accettare questo incarico nella Chiesa e a svolgerlo convenientemente (cfr. can. 512 §1,§3).

 

Art. 3      (Finalità)


Il CPP ha il compito di promuovere l'attività pastorale della Parrocchia nelle sue dimensioni di comunione e di missione, in armonia con le indicazioni diocesane e vicariali. Per questo:
a) studia la realtà e le esigenze della Parrocchia nel contesto culturale, religioso, familiare e sociale;
b) definisce e promuove, in comunione con il Parroco ed in armonia con il progetto pastorale generale della diocesi, il piano pastorale parrocchiale;
c) individua, attraverso una costante osservazione della situazione parrocchiale, il modo migliore di tradurre in scelte concrete il piano pastorale parrocchiale;
d) mantiene stretti collegamenti con il Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) e con quello Diocesano (CPD).


Art. 4      (Funzionamento)

 

1. Il CPP si riunisce in sessione ordinaria almeno 5 volte all'anno (cfr. can. 514 §2). Può essere convocato in seduta straordinaria quando il Parroco lo ritiene opportuno oppure quando lo richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Per la validità di una riunione del CPP è necessaria la presenza della maggioranza (la metà più uno) dei componenti del consiglio.

 

Art. 5      (Durata)


1. Il CPP resta in carica per cinque (5) anni.
Allo scadere del mandato il Parroco dispone l'avvio delle procedure per il rinnovo del CPP secondo quanto stabilito nel Regolamento e tenendo conto delle indicazioni del Vescovo.
I consiglieri elettivi sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi.
Fino all'inizio del mandato del nuovo CPP resta in carica il precedente.

2. Il CPP può essere sciolto, con opportune motivazioni, in qualunque momento dal Vescovo, sentito il Parroco.
3. Il CPP decade con la nomina del nuovo Parroco che può, comunque, confermarlo fino alla sua scadenza regolare.
4. Tutti i membri decadono dal CPP se risultano assenti - senza giustificato motivo - a tre sedute consecutive e vengono sostituiti dai primi non eletti, se si tratta di membri eletti dalla comunità o in rappresentanza delle diverse realtà parrocchiali, oppure da nuovi membri nominati dal Parroco.

 

Art. 6      (Regolamento)


Il CPP delibera, previo consenso del Parroco, il Regolamento sul sistema di elezione, i casi di incompatibilità e di decadenza dei membri del CPP, oltre che per regolare tutti gli aspetti relativi il funzionamento del CPP più strettamente aderenti alla singola realtà parrocchiale.

 

Art. 7      (Organi)


Gli organi del CPP sono:
- iI Direttore;
- la Giunta;
- il Segretario;
- eventuali Commissioni.

 

Art. 8      (Direttore)


1. Il Direttore è eletto dal CPP nella prima riunione e deve essere confermato dal Parroco.
2. Il Direttore, d'intesa con il Parroco, convoca e modera le riunioni del CPP e della Giunta, promuovendone e coordinandone anche l'attività ordinaria. In caso di assenza o impedimento il Direttore può delegare le sue funzioni ad un membro del CPP scelto in accordo con il Parroco.


Art. 9      (Giunta)


1. La Giunta è composta dal Parroco, dal Direttore, dal Segretario e da un numero di 2 membri eletti nella prima riunione all'interno del CPP.
2. Le modalità di costituzione della Giunta, come quelle per la sua convocazione ordinaria e straordinaria, sono definite nel Regolamento.
3. La Giunta ha il compito di collaborare strettamente con il Parroco per tutti gli argomenti di interesse del CPP ed in particolare per:
a) preparare l'ordine del giorno per le sedute del CPP;
b) istruire opportunamente i punti dell'ordine del giorno;
c) coadiuvare il Parroco nell'attività pastorale ordinaria;
d) coadiuvare il Parroco in relazione a problemi particolarmente urgenti.

 

Art. 10      (Segretario)


1. Il Parroco nomina, sentito il Direttore, il Segretario del CPP che è anche segretario della Giunta.
2. Il Segretario provvede agli inviti di convocazione, sovrintende alla redazione dei resoconti verbali e svolge tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio, al servizio ed in collaborazione con il Parroco, il Direttore e la Giunta.

 

Art. 11      (Verbale)


1. Di ogni riunione del CPP viene redatto dal Segretario il verbale, che viene approvato nella riunione successiva.
2. Quando il Parroco lo ritiene opportuno, il resoconto dell'attività del CPP può essere portato a conoscenza della comunità parrocchiale ed inviato al Consiglio Pastorale Diocesano, al Consiglio Pastorale Vicariale, al Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici in modo da favorire la comunicazione ed il coordinamento del CPP con i suddetti organismi ecclesiali.

 

Art. 12      (Commissioni)


1. Il CPP può costituire - con il consenso del Parroco - Commissioni, sia permanenti che temporanee, per alcuni settori o per specifici problemi della complessa attività pastorale.
2. Le Commissioni svolgono funzioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni del Consiglio.
3. Di ciascuna Commissione di regola fanno parte, oltre ad alcuni membri del CPP, anche altri membri della comunità parrocchiale cooptati allo scopo. Il coordinatore di ciascuna commissione è nominato dal CPP, che lo sceglie fra i suoi membri.
4. Nello svolgimento della propria attività le Commissioni devono curare l'opportuna collaborazione con le realtà parrocchiali impegnate nel settore di competenza della Commissione.

 

Art. 13      (Assemblea parrocchiale)


Periodicamente e comunque almeno una volta all'anno deve essere convocata una assemblea non liturgica aperta a tutta la comunità parrocchiale (Assemblea parrocchiale).
In tale occasione il CPP:
- riferisce sullo svolgimento dell'anno pastorale precedente;
- raccoglie indicazioni e suggerimenti per l'elaborazione del piano pastorale;
- presenta il programma pastorale dell'anno successivo;
- propone ed esamina eventuali problemi di particolare rilevanza.

 

Art. 14      (Revisione)


Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza qualificata (p.es. 2/3) dei membri del CPP. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica del Vescovo.

 

Art. 15      (Rinvio)


Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico e le disposizioni diocesane.